PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti beneficiari).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per «attività di volontariato» quelle previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora siano svolte dalle organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

Art. 2.

(Agevolazioni).

      1. Le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, costituite esclusivamente per fini solidaristici, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Non si considerano altresì soggette a tale imposta le cessioni, effettuate a beneficio delle medesime organizzazioni, di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri, jeep, ovvero mezzi idonei al soccorso aereo, terrestre e marittimo.
      2. Non è dovuto il pagamento dei diritti sulla rappresentazione, sulla recitazione e sull'esecuzione musicale di qualsiasi opera strettamente connessa all'organizzazione, senza fini di lucro, di spettacoli di beneficenza realizzati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1.